Detrazione per oneri nei limiti di uno specifico massimale

Dal 2025 i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro possono fruire della detrazione per oneri nei limiti di uno specifico massimale di importo variabile in funzione del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico. Lo prevede il nuovo articolo 16-ter del Tuir (Dpr 917/1986), introdotto dalla legge di Bilancio 2025, che prosegue l’attuazione del sistema di razionalizzazione delle detrazioni voluto dalla legge delega fiscale 111/2023, anche al fine di alleggerire il deficit statale.

Il nuovo limite massimo, applicabile alle detrazioni previste dal Tuir ma anche da altre disposizioni normative, è calcolato moltiplicando un importo base (differenziato in funzione del reddito complessivo) per un coefficiente definito in relazione al numero dei figli nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico secondo l’articolo 12, comma 2, del Tuir nonchè presenti nel nucleo familiare.

L’importo base è pari a 14.000 euro per i redditi oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, ridotto a 8.000 euro per i redditi oltre i 100.000 euro, mentre i coefficienti variano da 0,5 (in assenza di figli a carico), a 0,7 (in presenza di un figlio a carico), a 0,85 (due figli), fino a 1 (con almeno tre figli a carico o in presenza di un figlio disabile secondo l’articolo 3 della legge 104/1992, anch’esso a carico).

Non sono mai soggetti al massimale, e quindi sono sempre interamente detraibili, gli oneri sostenuti a titolo di spese sanitarie, nonché le somme investite nelle start up innovative (articoli 29 e 29-bis del Dl 179/2012) e nelle Pmi innovative (articolo 4, commi 9 e 9-ter del Dl 3/2015).

Inoltre, al fine di salvaguardare la detrazione di oneri sostenuti in forza di rapporti già in essere al momento dell’introduzione del nuovo limite, sono esclusi gli interessi passivi su mutui e prestiti così come i premi per assicurazioni (vita rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, long term care e contro eventi calamitosi) derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, oltre alle rate delle spese di ristrutturazione edili sostenute entro il 2024.

A titolo esemplificativo, un contribuente con un reddito complessivo di 110.000 euro e con un figlio a carico, che nel 2025 stipulerà un mutuo per acquisto dell’abitazione principale, su cui effettuerà interventi di ristrutturazione, e sosterrà spese universitarie per il figlio e spese funebri per il genitore, beneficerà di una detrazione complessiva non superiore a 5.600 euro (8.000 euro x 0,7).

Detrazione per oneri nei limiti di uno specifico massimale ultima modifica: 2025-01-27T06:20:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo