Nel caso di sostenimento della spesa per interventi di ristrutturazione edilizia e volti anche al risparmio energetico (sostituzione dei serramenti e realizzazione del cappotto termico) per far fruire la relativa detrazione anche al familiare occorre che quest’ultimo sia convivente o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Per familiari s’intendono, a norma dell’art. 5 comma 5 del Tuir, Dpr. 917/86, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Nel caso di familiare non convivente, l’unico modo per fruire dei benefici fiscali e’ stipulare, prima dell’inizio dei lavori, un contratto di affitto o comodato a favore dello stesso familiare, debitamente registrato, relativamente all’immobile oggetto di intervento.