Detrazione frequenza corsi di istruzione universitaria
Nel novero delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, che danno diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per la frequenza di un corso di perfezionamento tenuto presso un’università.
Le spese ammesse in detrazione riguardano l’iscrizione e le spese di frequenza in relazione a:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi di specializzazione universitaria;
- corsi di perfezionamento e master universitari;
- dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS);
- corsi istituiti dopo il DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
La prima accortezza da seguire riguarda proprio la differenza prevista nel caso di iscrizione a università statali o università private.
Per quanto riguarda l’iscrizione e le spese relative a corsi di università statali è possibile portare in detrazione Irpef 19% le spese sostenute relative a:
- tasse d’iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso;
- ricongiunzione di carriera;
- tasse per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
- frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale;
- iscrizione a test d’ingresso (anche se non seguiti da iscrizione);
- trasferimenti di ateneo;
- passaggi di corso.
In merito alla detrazione con il modello 730/2018 delle spese per l’iscrizione o la frequenza di università private segue regole specifiche e in questo caso però l’importo di spesa ammesso alla detrazione Irpef 19% non può essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi per gli studi con un indirizzo uguale o affine svolti nelle università statali della stessa città o della stessa regione.
Se si configura un’eventuale eccedenza nelle tasse pagate, su quell’eccedenza non può essere calcolata alcuna detrazione.
Il decreto del Miur n. 288/2016 ha stabilito i nuovi tetti di spesa in base all’area disciplinare dell’università e alla regione in cui ha sede l’università, ovvero:
Settore disciplinare | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
---|---|---|---|
Medico | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitario | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-Tecnologico | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
Si specifica inoltre che per le spese universitarie di corsi post-laurea presso università private, ovvero corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo o di secondo livello il limite massimo ammesso in detrazione con il modello 730/2018 è di 3.700 euro in caso di sede al Nord, di 2.900 se la sede è in una regione del Centro Italia e di 1.800 euro al Sud.
Detrazione corsi di musica
In linea generale, rientrano nel novero delle spese d’istruzione che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir) quelle sostenute per la frequenza di nuovi corsi istituiti, ai sensi del Dpr 212/2005, presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado. Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Detrazione interessi passivi su mutui ipotecari
Danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (calcolata su un importo massimo di 4mila euro) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in conto interessi, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. In altri termini, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (circolare n.108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.3.2). Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato (articolo 17 comma 1, lett. n-bis, Tuir). Qualora, invece, il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” e, in particolare, tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” .
Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta a prescindere dal requisito della dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà (articolo 66, comma 2, legge 342/2000).
Detrazione spese sanitarie
Dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone disabili) e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). A tal fine, occorre essere in possesso della documentazione che qualifica la tipologia di spesa sostenuta. Per il riconoscimento della detrazione, è sufficiente che dalla descrizione nella fattura si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione resa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.