Hanno accesso al “bonus ristruttutazioni” gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria svolti sulle parti comuni di edifici residenziali, indicate dall’articolo 1117 del codice civile. Un edificio si considera residenziale se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%; in tale ipotesi, limitatamente alle spese sostenute sulle parti comuni, hanno diritto alla detrazione anche i proprietari delle unità non residenziali (articolo 14, comma 2, Dl 63/2013), intendendo i proprietari di immobili commerciali. Qualora invece la superficie complessiva delle unità residenziali sia inferiore al 50%, la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni è ammessa solo per i possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione (circolare 57/E del 1998, paragrafo 3.2).
Detrazione manutenzione parti comuni per proprietari di immobili commerciali
Detrazione manutenzione parti comuni per proprietari di immobili commerciali ultima modifica: 2015-08-19T07:35:02+02:00 da