E’ riconosciuto il diritto alla detrazione dell’Iva in capo a un soggetto passivo che ha effettuato acquisti propedeutici all’esercizio della propria attivita’ commerciale che per ragioni contingenti non e’ poi stata avviata, spettanza del diritto alla detrazione anche in assenza di operazioni attive realizzate (ma solamente progettate).
E’ l’importante risposta a interpello n.584 fornita il 14/09/2021 dall’Agenzia delle Entrate che per la prima volta si esprime esplicitamente sulla spettanza del diritto alla detrazione anche in assenza di operazioni attive realizzate ma solo progettate.
E’ onere tuttavia del soggetto passivo dimostrare l’effettiva e concreta riferibilita’alle operazioni attive degli acquisti di beni e servizi effettuati, con conseguente possibilita’ di chiedere a rimborso il credito maturato.
Occorrera’ caso per caso verificare che la natura di beni e dei servizi acquistati sia coerente rispetto all’attivita’ effettivamente esercitata dal soggetto passivo.
I principi affermati dall’Amministrazione finanziaria riguardo la detrazione dell’Iva, per acquisti riferiti all’attivita’ che non ha svolto operazioni attive riguarda in particolare l’anno 2020 per i casi di attivita’ economiche che avrebbero dovuto essere intraprese ma a causa dell’emergenza sanitaria non hanno potuto essere avviate.