Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore e, di conseguenza, abbia detratto l’IVA addebitatagli per errore in fattura, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere irrogata la sanzione proporzionale, previo recupero dell’IVA indebitamente detratta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021. La Corte di Cassazione con la pronuncia del 3 novembre 2020, n. 24289 ha chiarito che il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero in riferimento ad un’operazione esente).
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021 è intervenuta per precisare, attenendosi all’orientamento della Corte di Cassazione, che in caso di detrazione da parte del committente dell’iva addebitatagli per errore su operazioni non imponibili o esenti gli sarà addebitata sia l’iva indebitamente detratta che una sanzione pari al 90% della detrazione effettuata.
Il diritto alla detrazione in caso di errore è ammesso solo nel caso in cui sia stata applicata una aliquota maggiore di quella dovuta.
Qualche dubbio su tale intervento dell’Agenzia sorge in merito alla sanzione applicabile (proporzionale piuttosto che fissa); sulla indetraibilità dell’Iva addebitata e anche corrisposta ci sono già stati interventi interpretativi in cui era stata confermata la indetraibilità assoluta.
Su questo argomento ci siamo già intrattenuti tempo fa, tuttavia ancora una volta riteniamo opportuno precisare che, in tema di applicazione dell’art. 8/bis del DPR 633/72 cui il nostro settore soggiace, non è possibile scegliere se farsi addebitare l’iva o meno.
Oltre al mancato recupero dell’Iva eventualmente addebitata in fattura per operazione soggetta all’art. 8/bis, è dovuta, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 51, anche una sanzione pari al 90% della detrazione dell’iva erroneamente applicata.