Successivamente al decorso del termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2017 ( 30 aprile 2018), il soggetto passivo potrebbe rinvenire fatture d’acquisto con data di emissione e ricezione nel citato anno per le quali non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva nelle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale. E’ possibile avvalersi ancora del diritto alla detrazione presentando una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art.8 comma 6-bis del DPR. 322/98. Quest’ultima deve essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione. Nel caso del periodo d’imposta 2017 il termine massimo per la presentazione della dichiarazione integrativa e’ il 31 dicembre 2023.
Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta successivo (30 aprile 2019) il credito derivante dalla maggiore IVA detraibile puo’ essere:
- utilizzato in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
- compensato nel modello F24, tenuto conto dei limiti previsti in materia
- chiesto a rimborso, se ricorrono per l’anno 2017 i requisiti di cui agli artt.30 e 34 comma 9 del DPR.633/72.
Se il documento datato 2017 e’ stato registrato entro il 30 aprile 2018 si ritiene possibile annotare la fattura in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. Resta inteso che l’imposta sull’operazione non deve essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche per il 2018. E’ possibile che venga irrogata la sanzione amministrativa (da 1.000 a 8.000 euro) per la violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ di cui all’art.9 comma 1 del DLgs.471/97.
Caso differente e’ l’ ipotesi in cui la fattura d’acquisto riguardi un’operazione per la quale lva e’ divenuta esigibile nel 2017 , ma il documento venga ricevuto nel 2018. In conseguenza del fatto che il possesso della fattura si realizza nel 2018, il cessionario o committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione annotando il documento nel registro Iva acquisti entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018). Se la registrazione del documento avviene nei primi quattro mesi del 2019 e’ necessario avvalersi di un apposito sezionale relativo alle fatture ricevute nel 2018. Questo al fine di evidenziare che l’Iva non e’ stata computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2019, ma concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione Iva per il 2018.