A prescindere dalla tipologia di fattura (cartacea o elettronica) le regole contenute nell’art.19 D.P.R. 633/72 stabiliscono che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’ Iva nasce contemporaneamente all’esigibilita’ del tributo ma puo’ essere concretamente eseguito solo con la ricezione del documento.
Il momento di ricezione della fattura elettronica coincide con la data in cui il Sistema di Interscambio consegna il documento al soggetto destinatario ovvero con la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente soggetto Iva (diverso dai minimi e forfettari) qualora il Sistema d’Interscambio non sia riuscito a recapitare il documento e lo abbia messo a disposizione nell’area riservata fatture e corrispettivi.
Tenendo conto dei tempi tecnici richiesti per la formazione, controllo ed invio del file, la fattura sara’ ricevuta dal destinatario qualche giorno successivo rispetto a quello in cui il cedente o prestatore procede all’invio della fattura emessa.
E’quindi naturale che vi sara’ una differenza temporale tra emissione e ricezione della fattura elettronica, a differenza di quanto accade nell’attuale sistema cartaceo in cui e’ invece possibile che vi sia assoluta coincidenza tra la data di emissione del documento e il momento di ricezione dello stesso da parte del destinatario (si pensi alla fattura consegnata a mano o inviata in allegato ad una mail).
E’stato confermato che la nascita del diritto alla detrazione coincide con la data di ricezione della fattura e non con la data inserita nel documento con la conseguenza che per le fatture datate a fine mese, ricevute dal destinatario i primi giorni del mese successivo:
- il debito Iva nasce in capo al cedente nel mese di emissione del documento
- mentre il diritto alla detrazione (pur nascendo il mese precedente) puo’ essere esercitato solamente a partire dal mese successivo (quello di ricezione).
Si auspica pero’ la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una circolare che consenta di esercitare il diritto alla detrazione sulle fatture elettroniche gia’ nel mese in cui il documento e’ in possesso “telematico” quindi prima del possesso materiale della fattura da parte del destinatario e questo chiarimento potrebbe essere importante in sede di liquidazione Iva quando il contribuente potrebbe esercitare il diritto di detrazione su un documento che e’stato emesso dal fornitore nel mese rientrante la liquidazione (con conseguente assoggettamento ad Iva a debito da parte dello stesso fornitore) ma che l’acquirente soggetto passivo Iva entra materialmente in possesso i primi giorni del mese successivo, quindi non rientrante nella liquidazione di riferimento.