Detrazione Iva anche al di fuori delle liquidazioni periodiche

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il momento in cui decorre il termine per esercitare il diritto deve essere individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del formale possesso della fattura. Nel caso di una fattura di acquisto con data novembre 2017 e consegna immediata, al fine di portare in detrazione l’imposta avrebbe potuto:

  • annotare la fattura nel registro degli acquisti del mese di novembre 2017 facendo concorrere l’imposta nella liquidazione Iva mensile, da effettuare entro il 16 dicembre 2017, se trimestrale concorrerà nella determinazione del saldo riferito al quarto trimestre 2017.
  • annotare la fattura nel registro degli acquisti del mese di dicembre 2017 facendo concorrere l’imposta nella liquidazione Iva mensile da effettuare entro il 16 gennaio 2018, se trimestrale concorrerà nella determinazione del saldo riferito al quarto trimestre 2017.
  • annotare la fatture nel registro degli acquisti nel 2018 (purchè entro il 30 aprile 2018, termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva) in un’apposita sezione riferita alle fatture ricevute nel 2017 ed esercitare la detrazione facendo confluire imponibile e imposta nel quadro VF e, conseguentemente nel quadro VL del modello dichiarativo. In quest’ultimo caso l’imposta pur non transitando nelle liquidazioni periodiche ( e, quindi non venendo indicata nelle relative Comunicazioni) sarà oggetto di detrazione e verrà recuperata tramite la dichiarazione annuale Iva.

In mancanza di annotazione nei registri sezionali dei registri Iva entro il 30 Aprile 2018 si potrà comunque esercitare il diritto alla detrazione presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui la fattura d’acquisto con data novembre 2017 fosse stata ricevuta nel mese di febbraio 2018, solo a partire da questa data è possibile esercitare la detrazione benchè l’esigibilità sia sorta nell’anno precedente.

In questi casi il soggetto passivo può alternativamente:

  • annotare la fattura nel registro degli acquisti nel mese di febbraio 2018 facendo concorrere l’imposta detraibile nella liquidazione del mese, da effettuarsi entro il 16 marzo 2018
  • annotare la fattura nel registro degli acquisti nei mesi successivi (da marzo a dicembre)  facendo concorrere l’imposta detraibile nelle rispettive liquidazioni.
  • annotare la fattura nel registro acquisti nei primi quattro mesi del 2019 in un’apposita sezione riferita alle fatture di acquisti ricevute nel 2018, esercitando la detrazione nel modello Iva 2019.

 

Detrazione Iva anche al di fuori delle liquidazioni periodiche ultima modifica: 2018-03-10T06:08:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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