Il termine massimo entro il quale è possibile esercitare il diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, viene ridotto dopo la manovrina 2017. Secondo quanto stabilito dalla Manovra correttiva viene modificato il secondo capoverso dell’articolo 19, comma 1, del Dpr.633/72, ovvero il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il testo in vigore fino al 23 Aprile disponeva che il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2°anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si assiste così ad una penalizzazione per imprese e professionisti: per fare un esempio pratico, mettiamo il caso di una fattura di acquisto ricevuta ad ottobre del 2016 che non è stata registrata (e quindi l’IVA non portata in detrazione) nel 2016, con la normativa precedente appena modificata era possibile detrarre l’IVA relativa alla fattura entro aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2^anno successivo al 2016, quindi relativa al 2018), mentre a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni la detrazione dell’Iva relativa a una fattura ricevuta nel mese di ottobre 2016 avrebbe potuto essere esercitata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2016, ovvero entro il 28 febbraio 2017 (a regime entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).
Si ritiene che la nuova norma debba applicarsi alla fatture ricevute dal 24 aprile 2017 ma restiamo in attesa di urgenti chiarimenti in merito.