E’ indetraibile l’Iva afferente a una fattura di acquisto qualora la sua descrizione sia generica e la documentazione di supporto dell’operazione sia altrettanto generica o comunque insufficiente a dimostrare la natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati.
L’Amministrazione finanziaria, però, non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, essendo assimilabili a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.
Incombe, comunque, su chi chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, di fornire elementi e prove, anche integrativi rispetto alle fatture, che l’Amministrazione finanziaria ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta.
L’Amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’Iva con la sola motivazione che una fattura non rispetti formalmente i requisiti previsti dall’art.21, comma 2, lett.g) del DPR 633/72, qualora essa disponga dei documenti accessori e delle informazioni di qualsiasi tipo, fornite dal contribuente, per accertare che i requisiti sostanziali per l’esercizio di tale diritto sono stati nel caso specifico soddisfatti, consistente in delibere del CdA e verbali del Comitato esecutivo nei quali si fa riferimento alle operazioni fatturate.
In dottrina si è affermato che la verifica della deducibilità dei costi per beni e servizi acquisiti comporta la necessità di identificare la natura, la qualità, e la quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione, ma tale identificazione non deve necessariamente derivare dalla lettura della fattura. La Corte di Cassazione ha sempre confermato che se la fattura però riguarda prestazioni generiche non documentate, spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza di tali costi alla propria attività e, in assenza di detta prova, l’accertamento dell’Ufficio con cui vengono recuperati i costi risulta legittimo.
Anche quest’anno, in verità, i giudici di legittimità hanno ribadito l’indeducibilità dei costi relativi a fatture nella cui descrizione non era indicato alcun periodo di riferimento delle operazioni e per le quali non vi era alcun contratto scritto di supporto.
Come già affermato dai giudici di legittimità la fattura è un documento idoneo a rappresentare un costo dell’impresa a condizione che sia redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti. La mancanza di tali indicazioni facendo venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto della deduzione del costo relativo. E’ stato censurata la condotta del contribuente che si limiti a descrivere in modo generico la prestazione effettuata, negando la deducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’Iva. Tale comportamento legittima l’Ufficio a procedere anche ad una ricostruzione induttiva del reddito del contribuente, infatti l’omessa indicazione nelle fatture dei dati prescritti dall’art. 21 DPR. n.633/72 integra quelle gravi irregolarità contabili che legittimano il Fisco a ricorrere all’accertamento induttivo ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.600/1973. In questo caso il contribuente – a seguito della legittima attività impositiva dell’Ufficio-si potrebbe attivare per produrre idonea documentazione a sostegno di quanto già compiutamente descritto in fattura, Pertanto un esatto adempimento degli obblighi di legge non potrà che essere utile sia alle imprese che agli Uffici finanziari, in modo da garantire la corretta identificazione delle operazioni poste in essere.
Ai fini delle imposte dirette, se è vero che una fattura dettagliata e completa in ogni sua parte costituisce certamente un buon supporto probatorio, che potrebbe essere idoneo di per sè a legittimare la deducibilità dei relativi costi, è ancor più vero che la fattura non è il solo documento a tal fine rilevante, potendosi i requisiti sostanziali per la deduzione ricavarsi anche da altra documentazione, quale ad esempio, quella contrattuale, sempre che essa non sia eccessivamente generica.