Durante la fase di trasmissione delle fatture e’importante la fase di controllo delle stesse da parte del Sistema di Interscambio e, in ultimo, quella di recapito al destinatario. Entrambe le fasi possono avere riflessi significativi sia dal punto di vista del soggetto emittente che da quello ricevente.
Se il documento non supera i controlli dello SdI, la ricevuta di scarto verra’ trasmessa dal SdI alla PEC o al canale telematico (FTP o Web Service) da cui il sistema ha ricevuto la fattura elettronica, e sara’comunque messa a disposizione del soggetto trasmittente nell’area autenticata “Consultazione- Monitoraggio dei file trasmessi”del portale ‘Fatture e Corrispettivi”. Il cedente/prestatore avra’ cinque giorni di tempo per rettificare e trasmettere nuovamente il documento.
Il mancato superamento dei controlli del SdI ha riflessi non solo sull’emittente ma anche sul destinatario della fattura che non potra’ procedere alla detrazione dell’Iva a suo carico, dal momento che il documento relativo all’operazione risulterebbe ancora non emesso. Se la fattura elettronica supera, invece, l’esame del Sistema di Interscambio, il cedente/prestatore riceverá un ricevuta di avvenuta consegna o di impossibilita’di consegna per ritenere il documento come validamente emesso. La data di esigibilita’ coincide con quella riportata in fattura.
Se il cliente e’un consumatore finale, un operatore in regime di vantaggio o forfetario o un piccolo agricoltore, il fornitore sara’ tenuto a rilasciare una copia cartacea della fattura trasmessa al SdI, ricordando che l’originale e’disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate. Il documento s’intendera’ ricevuto alla data in cui viene messo a disposizione del cliente e non si puo’ per questi soggetti, a causa del regime fiscale che adottano, esercitare il diritto di detrazione .