Detrazione delle locazioni di studenti fuori sede

Ai sensi del comma 1, lett.i-sexies dell’art.15 del Tuir, dall’Irpef lorda può essere detratto un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione in esame, i canoni pagati in ciascun periodo d’imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633,00, la detrazione massima risulta quindi pari a 500,00 euro.

La detrazione competeva a condizione che l’università fosse ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri e fosse sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza.

A seguito delle modifiche apportate ad opera dell’art.20, comma 8-bis, D.L. 147/2017, la distanza minima che consente l’accesso alla detrazione in commento è scesa a 50 km per li studenti residenti in zone montane o disagiate. 

Una seconda modifica normativa riguarda l’abrogazione della necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università. La nuova formulazione, quindi, non prevede più tale condizione.

Sotto il profilo temporale, si segnala che la novità normativa ha un’applicazione limitata, nel senso che riguarda soltanto i periodi d’imposta 2017 e 2018.

Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla stipula di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati. 

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E/2008, ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico.
  2. nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche nell’ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per i contratti relativi a più di un figlio.
  3. Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa. Nel caso in cui il suddetto documento è intestato al genitore spetta a quest’ultimo l’intera detrazione. Se il documento risulti intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%.  Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficiare integralmente della detrazione della spesa, mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi nella stessa misura e nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

 

 

 

Detrazione delle locazioni di studenti fuori sede ultima modifica: 2017-12-22T06:03:48+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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