Detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di immobili

L’art.1, comma 56, della Legge 208/2015 al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare ha introdotto una nuova detrazione Irpef pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sulle unità immobiliari alle seguenti condizioni:

  • per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A e B
  • effettuato entro il 31.12.2016
  • ove il cedente sia un’impresa costruttrice

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali.

Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame il contribuente deve acquistare direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2016 una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B e la detrazione spetta sia per acquisti di immobili destinati ad abitazione principale, sia per acquisti di immobili da tenere a disposizione o da dare in locazione a terzi e non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso.

Per quanto riguarda le pertinenze quali, ad esempio, posto auto e cantina, l‘Agenzia nella circolare 20/E/2016 ha precisato che possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che:

  • l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa
  • l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale

Nell’ambito del modello 730/2017 è stato inserito nella sezione III-C del quadro E il nuovo rigo E59 dove andranno indicati:

  • in colonna 1 il numero della rata (per l’anno 2016 sarà pari a 1)
  • in colonna 2 l’importo dell’Iva pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.

Ricordiamo infine che l’agevolazione in esame è stata prorogata per gli acquisti effettuati nell’anno 2017, purchè entro il 31 dicembre.

Diversamente da quanto previsto per la detrazione delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, il beneficio della della detrazione Irpef commisurata al % dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili nuovi ceduti dalle imprese costruttrici non si trasferisce unitamente all’immobile eventualmente oggetto di cessione.

Pertanto, in caso di successiva cessione dell’immobile, che ha consentito inizialmente all’acquirente di fruire della detrazione, sarà possibile continuare a considerare in detrazione nei successivi periodi d’imposta le quote residue, senza che queste si trasferiscano automaticamente al secondo proprietario acquirente.

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Detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di immobili ultima modifica: 2017-08-29T18:37:44+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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