Sulla questione della possibile detrazione delle spese sostenute per acquistare materassi sanitari, si rischia di alimentare ingiustificate illusioni nei contribuenti e di interferire con l’apposizione fedele dei visti di conformità sul quadro E del modello 730 da parte di CAF e professionisti abilitati. Se, allora, avete intenzione di acquistare un materasso per uso terapeutico è necessario sapere che la spesa può fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie, ma solo a determinate condizioni. I materassi “ordinari”, invece, possono usufruire del bonus mobili, ma la detrazione spetterà soltanto ai soggetti che possono beneficiare anche della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio.
Nell’ambito dei modelli dichiarativi, in linea generale sono detraibili a titolo di spese sanitarie anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici. Per beneficiare della detrazione è, tuttavia, necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
Come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante la codifica utilizzata per la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria (AD, spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce), ma non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) su cui è riportata solo l’indicazione “dispositivo medico” (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16).
Proprio per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla citata circolare è allegato uno specifico elenco fornito dal Ministero della Salute dei dispositivi medici e di quelli medico-diagnostici in vitro più comuni. Detto elenco, peraltro, è definito dalla stessa Agenzia delle Entrate non esaustivo.
In ogni caso, per quelli compresi in detta lista (come, ad esempio, i materassi ortopedici) non è necessario verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è dotato di marcatura CE.
Invece, per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, per la detraibilità della spesa, occorre che il dispositivo riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 32 e 33).
Molti siti web (anche molto autorevoli) affrontano la questione della possibile detrazione dei materassi sanitari, ma gli stessi spesso rischiano di alimentare ingiustificate illusioni di qualche contribuente, nonché di interferire con l’apposizione fedele dei visti di conformità sul quadro E del modello 730 da parte di CAF e professionisti abilitati.
Se, allora, avete intenzione di acquistare un materasso per uso terapeutico, è necessario sapere che la spesa può fruire della detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR) – che, invece, diventa onere deducibile per i disabili – ma solo a determinate condizioni:
– il materasso deve qualificarsi come Dispositivo Medico Classe 1 ed avere le caratteristiche “anti decubito” (Ris.11/2007);
– bisogna essere in possesso di prescrizione medica o, in alternativa, è possibile produrre un’autocertificazione che attesti la ragione/necessità per cui è stato acquistato il materasso;
– la fattura di acquisto del materasso deve essere intestata al contribuente cui si riferisce la spesa.
Quindi, per ottenere la detrazione/deduzione non basta che un sito web o il televenditore di turno esaltino le capacità tecniche miracolose di un materasso ortopedico in memory foam con zone a portanza differenziata o con lastra interna a più strati.
Nonostante, infatti, un materasso ortopedico abbia migliaia di molle indipendenti che, muovendosi singolarmente in base alla pressione ricevuta dal corpo, creino un ottimo sostegno per la colonna vertebrale, la detrazione potrebbe comunque non competere. Anche un funzionario delle Entrate potrebbe forse concordare che quel materasso previene l’insorgere di patologie ma, se non ha caratteristiche “antidecubito”, ovvero tali da essere ricompreso nell’elenco di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332, non è detraibile come spesa sanitaria.
Per i materassi “ordinari”, invece, rimane comunque la possibilità di ottenere un beneficio fiscale, ma solo tramite il c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” (previsto dal comma 2 dell’art. 16 del DL 63/2013), nell’ambito del quale nessuna restrizione tecnico-sanitaria è stata prevista dalla prassi del Fisco (circolare n. 29/2013). Tuttavia, la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di un materasso in quell’ambito potrà interessare soltanto i soggetti che possono beneficiare anche della detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Detrazione dei materassi sanitari ultima modifica: 2018-04-18T06:09:27+02:00 da