In deroga alla detrazione parziale attualmente stabilita nella misura forfetaria del 40% per quasi tutte le tipologie di impresa, l’articolo 19-bis1 del DPR n.633/1972 consente la piena e totale detraibilità dell’Iva assolta all’acquisto delle autovetture per i soli agenti e rappresentanti di commercio (sia in forma individuale che societaria). La detraibilità Iva al 100% prevista per gli agenti e rappresentanti ha, secondo l’Agenzia delle entrate, carattere tassativo e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai promotori finanziari o agli agenti di assicurazione, che, quindi, scontano la detrazione limitata nella misura del 40%). Viene introdotto un principio generale in virtù del quale si stabilisce che l’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo non può essere detratta integralmente, dovendosi determinare la misura della detrazione stessa in conformità a “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”. Laddove quindi l’agente possegga un’auto per uso aziendale e un’altra per uso familiare, non sussiste certamente alcun ostacolo alla piena detrazione dell’Iva, a condizione che l’auto ad uso aziendale sia utilizzata effettivamente in modo esclusivo nell’attività. Più complicata appare la situazione dove l’agente di commercio ha nella propria disponibilità una sola autovettura: in tal caso ben difficilmente l’agente potrà evitare di individuare un quota di utilizzo riferita alla sfera personale e quindi da considerate indetraibile.Nel caso di parziale indetraibilità dell’Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell’autovettura) occorre poi prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta ai fini reddituali una parte del costo del veicolo, e come tale dovrà essere tenuta in debito conto al fine di determinare la quota deducibile del relativo costo. In sintesi è possibile arrivare a questa conclusione:
- l’agente deve computare tale beneficio (deduzione dell’80% dei costi) solo per una autovettura, peraltro senza limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti;
- mentre per eventuali altre vetture aziendali, dovrebbe scontare la deduzione nella misura del 20%, nonché la detrazione dell’IVA limitata al 40%.