Tra pochi giorni, le societa’ con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio alla scadenza ultima dell’ordinario termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovranno provvedere al deposito presso la sede sociale, del progetto di bilancio, con le relazioni di amministratori, sindaci e revisore. L’art.2429 comma 3 c.c., infatti, dispone che tali documenti debbano rimanere a disposizione dei soci durante i 15 giorni che precedono la data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio, onde consentire loro di acquisire tutte le informazioni necessarie per una consapevole partecipazione. Nel caso in cui i soci dovessero ricevere tale avviso quando uno o piu’dei 15 giorni di cui all’art. 2429 comma 3 c.c. siano gia’ trascorsi, essi subirebbero una lesione del loro diritto all’informazione tale da comportare l’annullabilita’ della successiva delibera., cosi’ come si e’ espresso il Tribunale di Milano.
Per contro il Tribunale di Roma non ritiene che il ricevimento dell’avviso di convocazione, avvenuto meno di 15 giorni prima dell’assemblea, configuri una violazione del citato art.2429 comma 3 c.c., ne’ che leda il diritto di informazione del socio ai fini dell’approvazione del bilancio, in quanto :
- la societa’non ha l’onere di comunicare ai soci l’avvenuto deposito della documentazione in questione presso la sede, essendo solo tenuta a convocare l’assemblea nei termini previsti dalla legge o dallo statuto.
- grava in capo al socio che intenda prendere visione di tale documentazione l’onere di attivarsi per acquisirla presso la societa’, al fine di soddisfare il proprio interesse a una piena informazione e a esprimere un voto consapevole nel corso dell’asssemblea.
Tale ultima tesi non sembra priva di criticita’ dal punto di vista pratico: pare infatti difficile immaginare che il socio possa attivarsi per prendere visione dei documenti depositati presso la sede sociale prima di sapere quando sia stata fissata la data dell’assemblea di approvazione del bilancio e, quindi, se tali documenti siano stati messi a sua disposizione.
Nel dubbio, allora, sembrerebbe opportuno informare i soci del deposito del progetto di bilancio e dei relativi allegati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea di approvazione, cosi’ da limitare il rischio di una impugnazione della relativa delibera.