Delega fiscale anche per gli enti no profit

Nella bozza della legge delega si preconizza l’inserimento, tra i principi generali ,di interventi di razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (ETS)  e degli enti non commerciali, in armonia con le altre disposizioni dell’ordinamento tributario.

Si e’ introdotto il coordinamento tra la nuova doppia aliquota IRES e le peculiarita’ degli enti non commerciali e del terzo settore. E’prevista una prima aliquota ridotta applicabile ai redditi prodotti nell’esercizio e anche negli esercizi successivi  a condizione che entro due anni vengano effettuati investimenti qualificati e nuove assunzioni e gli utili vengano mantenuti in apposita riserva. 

A partire dal periodo d’ímposta successivo all’autorizzazione UE, il riferimento alla qualifica Onlus verra’sostituito da quello di Ets non commerciali inoltre sono previste semplificazioni per le organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Se tali realta’ decidono di optare per il regime forfettario, si ottiene la possibilita’di un esonero del versamento Iva e della presentazione della relativa dichiarazione, nonche’della conservazione dei registri e dei documenti. E’previsto anche che il regime di esenzione potrebbe essere esteso, ad esempio, anche alle imprese sociali e altre tipologia di Ets, oltre che a quelle non commerciali, a condizione che perseguano le finalita’ sociali previste contemplate dalla norma, aggiornando cosi’ la disciplina alle nuove qualifiche introdotte dalla riforma.  

Delega fiscale anche per gli enti no profit ultima modifica: 2023-03-18T06:12:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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