E’quanto mai opportuno enunciare alcuni principi in tema di definizione delle violazioni formali, visto l’approssimarsi della scadenza per effettuare il pagamento, di tutte le somme o della prima rata, prevista per il 31 maggio 2019.
Possono essere oggetto di definizione ai sensi dell’art.9 del DL. 119/2018 le irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018.
Tale sanatoria non è preclusa nel caso di notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione, di un verbale di contestazione o del ricorso del contribuente, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/definizione non sia definito al 19 dicembre 2018.
Oggetto di definizione sono le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva, dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
Non si tratta unicamente delle classiche violazioni da dichiarazioni inesatte, sanzionate in misura fissa, per le quali si ricorre al ravvedimento operoso, ma anche le violazioni in caso di mancati obblighi comunicativi all’interno o fuori del modello dichiarativo come quelli inerenti le minusvalenze.