Deduzione del compenso dell’amministratore-dipendente

Deve ritenersi ammessa la possibilità che un lavoratore subordinato assuma l’incarico di amministratore della medesima impresa (cd.dipendente-amministratore) purchè venga salvaguardato il potere di controllo dell’organo collegiale di gestione. Nel caso di amministratore unico non è soggetto al potere direttivo e disciplinare di altri, con l’effetto che non è configurabile un valido rapporto di lavoro subordinato, comportando conseguentemente l’indeducibilità dei costi sostenuti a tale titolo dall’impresa. L’art.95 del Tuir riconosce, infatti, rilevanza Ires esclusivamente alla spese di lavoro dipendente e ai compensi degli amministratori ma non anche a quelli riconosciuti all’imprenditore, a cui la citata giurisprudenza assimila la figura dell’amministratore unico.

Alcuni dubbi di compatibilità sorgono inoltre con riferimento alla posizione del dipendente-amministratore delegato a causa dell’orinetamento dell’Amministrazione Finanziaria difforme da quello della dottrina prevalente e della giurisprudenza di legittimità. Queste ultime ammettono, infatti, il cumulo dei due incarichi qualora l’amministratore delegato esprima, in via autonoma ed esclusiva la volontà propria della società: in altri termini tale funzione gestoria, se circoscritta ai soli poteri di ordinaria amministrazione, è ritenuta compatibile con quella di lavoratore dipendente, in quanto al consiglio di amministrazione sono riservati i poteri straordinari e quindi di direzione, controllo e disciplinari sull’attività del lavoratore subordinato. Parere contrario invece da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo cui non esisterà mai delega circoscritta all’ordinaria amministrazione in presenza di potere di rappresentanza da parte dell’amministratore delegato.

Deduzione del compenso dell’amministratore-dipendente ultima modifica: 2017-02-15T06:11:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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