Deduzione costi con registrazione Iva

La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito le modalità e i termini previsti per la detrazione dell’Iva a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2017 agli articoli 19 e 25 del D.P.R. 633/72.

L’Agenzia ha precisato che l’esercizio del diritto alla detrazione è condizionato da due elementi:

  • il possesso della fattura di acquisto
  • la registrazione del documento nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R.633/72

Per effettuare la detrazione occorre la registrazione del documento, il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con quello previsto per la registrazione del documento stesso., che coincide a sua volta con il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura.

La posizione assunta dall’Agenzia ha quindi risolto numerosi problemi operativi ì, soprattutto per le fatture datate 2017 e ricevute dal cessionario o committente nel 2018, per le quali la detrazione spetta nella liquidazione periodica del 2018 in cui il documento è stato registrato.

Operando in tal modo, si risolve anche la questione relativa ai contribuenti che operano in regime di contabilità semplificata che a partire dal 2018 determinano il reddito in base al principio di cassa e che hanno optato per l’annotazione ai fini Iva quale momento per individuare la deduzione dei costi sostenuti.

Per tali contribuenti, pertanto, la fattura di acquisto datata 2017 (ad esempio 20 dicembre) pervenuta nel corso del mese di gennaio 2018 può essere annotata nel registro degli acquisti nel corso del 2018 con conseguente deduzione del relativo costo nello stesso 2018. Ai fini Iva, se contribuente mensile ,poteva rientrare nella liquidazione del mese di dicembre da effettuare entro il 16 gennaio 2018 a condizione che venga effettuata la registrazione nei registri degli acquisti  entro tale periodo  Nel caso di contribuente trimestrale può rientrare nella liquidazione annuale Iva da effettuare entro il 16 marzo 2018 o per i trimestrali speciali (distributori di carburante)  entro il 16 febbraio 2018 sempre a condizione che si proceda a registrare entro tali termini il documento. Per dedurre  solo  il relativo costo il termine ultimo della registrazione della fattura può essere effettuata entro il 30 aprile 2019 (data di presentazione della dichiarazione annuale.

Tenendo conto che per tali contribuenti il periodo d’imposta 2017 non permette di rilevare le rimanenze finali di beni che possono portare ad una perdita d’impresa non riportabile negli esercizi successivi, la possibilità di spostare legittimamente dei costi di competenza dal 2017 al 2018 può evitare di dichiarare una perdita nel 2017 o comunque di dichiararla in misura inferiore.

In conclusione per la detrazione dell’Iva si rileva l’imputazione dell’imposta nella dichiarazione annuale (dalle liquidazioni periodiche), per quanto riguarda la deduzione del costo rileva l’anno in cui avviene l’annotazione del documento contabile nel registro degli acquisti.

Deduzione costi con registrazione Iva ultima modifica: 2018-01-26T06:05:54+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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