Deducibilità IMU

Il decreto legge approvato dal Governo prevede la deducibilità parziale, ai fini del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo dell’IMU, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La deducibilità opera per i beni immobili relativi all’attività economica esercitata e non opera con riferimento ai beni immobili posseduti a titolo personale. E’ necessario dunque distinguere la posizione in cui si trovano le imprese rispetto agli esercenti arti e professioni. Nel caso in cui un imprenditore individuale ha acquistato un immobili di tipo abitativo (categoria A/2) non utilizzato nel processo produttivo ma che ha natura di investimento, l’IMU sarà deducibile nella misura del 50%. Ai fini della deducibilità è sufficiente che il fabbricato non sia acquistato a titolo personale, ma sia compreso nel patrimonio dell’impresa individuale. Assumerà rilievo la circostanza che l’immobile sia stato indicato nell’attivo dell’inventario (tra i beni d’impresa), redatto ai sensi dell’art.2217 del c.c.  Per individuare il periodo durante il quale l’imprenditore può beneficiare della deduzione deve essere verificata la data di pagamento e la novità trova applicazione per la prima volta con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La deducibilità nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo è più agevolare da applicare. Qualora l’esercente arte o professione non utilizzi direttamente l’immobile (quale sede dello studio) in questione il tributo non sarà deducibile. Per il reddito di lavoro autonomo non vi è una disposizione analoga all’art. 65 del TUIR che prevede per gli imprenditori individuali, ai fini delle imposte sui redditi, l’inserimento dei beni strumentali nell’inventario ai sensi dell’art. 2217 c.c.

 

Deducibilità IMU ultima modifica: 2013-09-04T10:03:33+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo