Il decreto legge approvato dal Governo prevede la deducibilità parziale, ai fini del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo dell’IMU, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La deducibilità opera per i beni immobili relativi all’attività economica esercitata e non opera con riferimento ai beni immobili posseduti a titolo personale. E’ necessario dunque distinguere la posizione in cui si trovano le imprese rispetto agli esercenti arti e professioni. Nel caso in cui un imprenditore individuale ha acquistato un immobili di tipo abitativo (categoria A/2) non utilizzato nel processo produttivo ma che ha natura di investimento, l’IMU sarà deducibile nella misura del 50%. Ai fini della deducibilità è sufficiente che il fabbricato non sia acquistato a titolo personale, ma sia compreso nel patrimonio dell’impresa individuale. Assumerà rilievo la circostanza che l’immobile sia stato indicato nell’attivo dell’inventario (tra i beni d’impresa), redatto ai sensi dell’art.2217 del c.c. Per individuare il periodo durante il quale l’imprenditore può beneficiare della deduzione deve essere verificata la data di pagamento e la novità trova applicazione per la prima volta con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. La deducibilità nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo è più agevolare da applicare. Qualora l’esercente arte o professione non utilizzi direttamente l’immobile (quale sede dello studio) in questione il tributo non sarà deducibile. Per il reddito di lavoro autonomo non vi è una disposizione analoga all’art. 65 del TUIR che prevede per gli imprenditori individuali, ai fini delle imposte sui redditi, l’inserimento dei beni strumentali nell’inventario ai sensi dell’art. 2217 c.c.