Deducibilità delle perdite su crediti

Attraverso la circolare 26/E l’Agenzia delle Entrate fornisce un vero e proprio vademecum sul regime,vecchio e nuovo,  delle perdite su crediti. Sui crediti di modesto importo (soglia di 2.500 euro elevata a 5.ooo euro per le imprese con ricavi o volumi d’affari non inferiori a 100 milioni), scaduti da oltre 6 mesi , la circolare chiarisce che l’importo rilevante è quello del singolo credito corrispondente a una distinta obbligazione posta in essere tra le parti. Quindi, se un’impresa di grandi dimensioni vanta, nei confronti di uno stesso cliente, due crediti, rispettivamente di 4 mila e di 3 mila euro, scaduti da oltre sei mesi, potrà dedurre l’intera perdita anche se l’importo complessivo supera il tetto di 5 mila euro. La  rilevanza distinta dei crediti non vale nel caso in cui le singole posizioni si riferiscano a uno stesso rapporto contrattuale (come nel caso di somministrazione). La deduzione richiede il preventivo utilizzo del fondo stanziato ai sensi dell’art.106 del Tuir, nonchè l’imputazione della perdita a conto economico. Se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale l’individuazione dell’anno in cui va dedotta la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza. L’agenzia delle Entrate ha revocato le istruzioni fornite nelle precedenti circolari nelle quali era stata affermata la deducibilità della perdita nel periodo di apertura della procedura. Anche la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione era in linea con la precedente interpretazione. L’Agenzia delle Entrate al momento ritiene che i crediti non estinti nè trasferiti a terzi costituiscono componenti estimative per le quali non è previsto un particolare criterio di competenza ai fini fiscali ma sono soltanto stabiliti limiti o condizioni per la deducibilità e che la deduzione delle perdite deve essere rimessa alle rilevazioni e determinazioni di bilancio (successive all’apertura della procedura), così come avviene per le spese pluriennali. Inoltre occorre considerare la deduzione della perdita sui crediti prescritti e quelli cancellati. La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto in bilancio determina, infatti, l’effetto di cristallizzare la perdita emersa, e di renderla definitiva. Il beneficio è invocabile a prescindere dall’importo del credito prescritto: non rilevano, quindi, i suddetti limiti quantitativi previsti per i crediti di modesta entità. Per quanto riguarda la cancellazione dei crediti in bilancio si verifica nelle seguenti fattispecie: 1) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono; 2) l’impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria.

Deducibilità delle perdite su crediti ultima modifica: 2013-08-16T16:43:01+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo