Nel caso in cui vi siano crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, gli elementi certi e precisi che determinano il diritto alla deducibilità della perdita, si considerano sussistere per legge. Ai fini della deducibilità di questa perdita, occorre verificare se i crediti sui quali si è verificata la perdita siano relativi all’attività svolta dall’impresa.
Di fronte alla contestazione specifica del requisito dell’inerenza da parte dell’Amministrazione finanziaria, è onere dei contribuenti dimostrare la riferibilità dei crediti (e delle conseguenti perdite sugli stessi) all’attività imprenditoriale svolta dalla società.
La sentenza dichiarativa del fallimento della società permette di stabilire la certezza della perdita, ma non anche la sua inerenza come costo.
Il momento di deducibilità della perdita è possibile dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Viene previsto che la deducibilità della perdita non è più possibile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
E’ possibile procedere alla deducibilità dei crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali anche quando sono stati imputati nel conto economico anziché a perdite a svalutazioni contabili anche in questo caso la deducibilità inizia dall’ esercizio in cui la società è stata dichiarata fallita.