Deducibilitá dei costi dei veicoli

Le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta consentono la deduzione del 70% dei relativi costi. Diversamente se l’auto é concessa in uso promiscuo all’amministratore, si applica la limitazione ordinaria del 20%, salva la deduzione integrale dei costi fino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore.

Si tratta in buona sostanza dei veicoli adibiti al trasporto di persone in cui sono previste tre fattispecie di deducibilitá dei costi per ammortamenti, canoni di leasing e di noleggio, carburanti e lubrificanti, manutenzione e pedaggi.

-integrale: quando il mezzo é destinato ad essere utilizzato esclusivamente quale bene strumentale nell’attivitá d’impresa

limitata nella misura del 20% (elevata all’80% per agenti e rappresentanti di commercio) per i veicoli il cui utilizzo e’ diverso da quello illustrato

limitata nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso di un utilizzo promiscuo inferiore al predetto, si applicano le regole ordinarie di limitazione alla deduzione del 20%.

Nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore, la limitazione applicabile ai costi e’ quella ordinaria della deduzione del 20%.

Deducibilitá dei costi dei veicoli ultima modifica: 2018-08-18T06:30:04+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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