E’deducibile dal reddito professionale il compenso erogato al coniuge per prestazioni rese nello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo artistico o professionale.
Nell’ambito della circolare ministeriale 25/E/1997 è stato precisato che l’indeducibilità riguarda esclusivamente i compensi corrisposti ai familiari in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè ai collaboratori occasionali.
Pertanto non possono essere dedotti dal reddito da lavoro autonomo i compensi erogati ai familiari sulla base dei “nuovi” contratti di prestazione occasionale di cui all’articolo 54-bis del D.L. 50/2017.
- non si applica ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all’art. 53 del Tuir in quanto attività svolta in via autonoma e non rientrante nelle locuzioni “lavoro prestato” e “opera svolta”.
Si ricorda che la locuzione “lavoro prestato” rimanda ad un rapporto di lavoro dipendente mentre quella di “opera svolta” ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonchè occasionale. Proprio la locuzione “opera svolta” -precisa la circolare- non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni in quanto questi ultimi non svolgono un’opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.