L’art.1 del DL. Sostegni, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
L’ammontare del contributo e’quindi determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Tale percentuale e’pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. In ogni caso, l’importo del contributo non puo’essere superiore a 150.000.
E’comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1^gennaio 2020), un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente puo’essere riconosciuto, nella sua totalita’, sotto forma di credito d’imposta., da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del DLgs.241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza deve essere presentata (anche da un intermediario abilitato), a pene di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.