L’11/08/2018 e’stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione (L.07.08.2018, N.96) del Decreto Dignita'(D.L. N.87/2018), gia’ vigente dal 14/07/2018. Molte le conferme, ma anche le modifiche apportate, Vediamole in sintesi.
Contratto a tempo determinato: confermato il giro di vite sui contratti a tempo determinato, con il ritorno delle causali in caso di durata superiore a 12 mesi e nell’ipotesi di proroga o rinnovo, nonche’la restrizione del limite massimo di durata complessiva, ridotta a soli 24 mesi dai precedenti 36. Le novita’ si applicano ai contratti di lavoro stipulati dal 14/07/2018, nonche’ a proroghe e rinnovi successivi al 31/10/2018.
Come detto, il contratto a tempo determinato torna ad essere caratterizzato dalla necessita’ dell’esistenza di una causale:
-esigenze temporanee e e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’
-esigenze di sostituzione di altri lavoratori
-esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attivita’ ordinaria.
Sono esonerati dall’obbligo della causale i contratti per attivita’ stagionali, i quali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate causali.
Oltre all’obbligo di consegna al lavoratore del contratto a tempo determinato entro 5 giorni lavorativi dall’assunzione, e’ previsto che, in caso di rinnovo o di proroga oltre il 12^mese, tale atto scritto debba contenere anche la specificazione delle motivazioni di cui sopra.
Confermato anche l’aumento del termine per impugnare la cessazione dei contratti a tempo determinato, portandolo a 180 giorni, dai precedenti 120.
La legge di conversione conferma l’aumento dell’indennita’ da riconoscere al dipendente in caso di licenziamento illegittimo. Tale indennitá passa a 6 mensilita’ (dalle precedenti 4) nel limite minimo e a 36 (dalle precedenti 24) nel limite massimo.