Con 155 voti favorevoli 125 contrari e un solo astenuto l’aula del Senato ha definitivamente approvato il decreto “Dignita’ “, vediamo quali sono le novita’ introdotte dalla legge:
Contratti a termine:
limite di 12 mesi di durata per il contratto a termine, che solo con l’ apposizione di causali puo’ raggiungere 24 mesi.
Per ogni rinnovo scatta un incremento dello 0.5% , in aggiunta all’ 1,4% della legge Fornero. Superati i 12 mesi, in assenza di causali, il contratto e’ trasformato in tempo indeterminato.
La disciplina si applica ai contratti stipulati dopo il 14 luglio e ai rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre.
Le norme dei contratti a termine si applicano alla somministrazione a tempo determinato che non possono eccedere il 30% dei lavoratori in forza presso l’utilizzatore. Per la somministrazione fraudolenta ad agenzia e utilizzatore va una multa di 20 euro per lavoratore.
Nuovi voucher:
il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel turismo e hanno fino ad 8 dipendenti.
Nel settore agricolo va autocertificata la non iscrizione nell’anno precedente agli elenchi degli agricoli. L’ arco temporale, anche per gli enti locali, non deve superare i 10 giorni (al posto degli attuali
Delocalizzazioni:
le imprese che delocalizzano entro 5 anni devono restituire l’ aiuto di Stato ricevuto con gli interessi (maggiorati di 5 punti).
Se la delocalizzazione e’ al di fuori della Ue oltre alla revoca dell’aiuto si prevede una sanzione da due a quattro volte l’importo del beneficio.
Punita anche la delocalizzazione di beni e macchinari incentivati con l’iperammortamento di industria 4.0 non se il trasferimento é temporaneo.
Fisco:
Sei mesi in piu’ (a gennaio 2019) per il debutto della e-fattura per i rifornimenti di carburante.
Sempre in tema di Iva i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere trasmessi anziché entro novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019 In tal modo chi trasmette la comunicazione dei dati di cui all’articolo 21 del DL. 78/2010 con cadenza trimestrale, le ultime scadenze da tenere in considerazione sono ridotte a due per i contribuenti trimestrali:
-il 30 settembre per il secondo trimestre 2018 (termine differito al 1^ottobre 2018 in quanto primo giorno non festivo successivo);
-il 28 febbraio 2019 per il terzo e quarto trimestre 2019.
Per i contribuenti semestrali sono anche confermate le seguenti scadenze
-30 settembre (1^ottobre essendo il 30 settembre festivo) termine per l’invio dei dati del primo semestre 2018.
-28 febbraio 2019 per l’invio dei dati del secondo semestre 2018.
Escono dallo split payment i compensi dei professionisti.
Estesa a tutto il 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali per i crediti commerciali delle imprese nei confronti dell Pubblica Amministrazione.
Giochi: divieto di pubblicita’ su giochi e scommesse, applicando una sanzione del 20% per chi viola il divieto.