Nel caso in cui il soggetto che abbia goduto dell‘agevolazione prima casa alieni l’immobile prima del decorso di cinque anni (cosi’decadendo dall’agevolazione), sorge il dubbio se il nuovo acquirente dell’immobile possa essere chiamato a rispondere, insieme con il venditore, della maggiore imposta e delle sanzioni da questi dovute in conseguenza dell’agevolazione.
La decadenza si realizza se entro un anno dall’alienazione intervenuta nel corso del quinquennio l’alienante non abbia acquistato un nuovo immobile e quindi il terzo acquirente nel corso dei dodici mesi che intercorrono dalla vendita dell’immobile da parte del suo venditore rimarrebbe soggetto solidale alla responsabilita’ della decadenza del bonus prima casa.
Si ritiene pero’, in questo caso, che non operi la responsabilita’ in solido’per l’obbligazione relativa al pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni conseguenti alla decadenza dall’agevolazione prima casa.
Come affermato dall’Agenzia delle Entrate l’imposta dovuta a seguito della decadenza dell’agevolazione prima casa costituisce imposta complementare sicche’ trova applicazione l’art.57 comma 4 del DPR 131/86 a norma del quale l’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e’ a carico esclusivamente di questa.
L’imposta dovuta in seguito alla decadenza deriva da un fatto imputabile esclusivamente al venditore e, pertanto, deve essere posta a carico solo di questo.