Decade dall’agevolazione prima casa il contribuente che trasferisce, a titolo gratuito o oneroso, un immobile per il quale ha fruito dei benefici, prima che siano passati cinque anni dall’acquisto (comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). L’eventuale trasferimento all’estero non impedisce il verificarsi della decadenza dall’agevolazione che, però, può essere evitata qualora, entro un anno, si acquisti un immobile, anche situato in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che permettano di verificare che effettivamente lo stesso sia stato adibito a dimora abituale (circolare 31/E del 2010). È in ogni caso possibile, se non si intende acquistare un nuovo immobile entro un anno, comunicare all’Agenzia delle Entrate tale volontà, chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio provvederà a notificare avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e dei relativi interessi, senza applicare la sanzione del 30% (risoluzione 112/E del 2012). Stesso principio si applica nel caso in cui il proprietario di un immobile non ha trasferito la propria residenza, nell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro i diciotto mesi dall’atto di acquisto dell’immobile se comunica entro un anno all’Agenzia delle Entrate di voler riliquidare le imposte dovute (imposta di registro e ipotecaria e catastale nelle misure ordinarie). Anche in questo caso l’Ufficio rideterminerà le imposte senza applicare la sanzione del 30%.
Decadenza dei benefici prima casa ultima modifica: 2015-08-21T07:35:53+02:00 da