Soppressione ed eliminazione di alcuni codici tributo da gennaio 2017
Il codice tributo 1001 accorpa i codici tributo 1004 e 1013 che sono stati soppressi a partire dal 1 gennaio 2017
Si pone in evidenza, per i datori di lavoro, la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio da effettuato nei primi due mesi dell’anno), che confluiscono entrambi nel codice 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale Irpef importo minimo) che confluisce nel codice tributo 3802.
Il codice tributo 1001 si riferisce alle ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
Il codice tributo 1038 confluisce nel codice tributo 1040 in riferimento alle ritenute sul reddito di lavoro autonomo
Per quanto concerne i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi si evidenzia che non è stato toccato dal processo di revisione il codice tributo 1040 (ritenute su reddito di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni) ma in esso confluisce il codice tributo 1038 utilizzato per le provvigioni degli agenti.
Nel caso di ravvedimento operoso operato nel 2017, per le ritenute operate a un agente a maggio 2016, per le quali non si è effettuato il versamento con il codice tributo 1038, si eseguirà il versamento con il ravvedimento utilizzando il il nuovo codice tributo 1040.
Dal primo giorni del 2017, quindi, non potranno essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre, risultando essi soppressi. Dovranno essere utilizzati, invece, i nuovi codici tributo sopra indicati.
Si consideri, ad esempio, un datore di lavoro che abbia operato ritenute IRPEF sui compensi corrisposti ad un collaboratore coordinato e continuativo nel mese di dicembre ed effettui il versamento il 16 gennaio 2017, il modello F24 deve essere compilato utilizzando il codice tributo 1001, anziché il vecchio 1004, atteso che alla data di versamento quest’ultimo risulterà soppresso, e a prescindere dal fatto che gli importi si riferiscano al mese di dicembre 2016.
Segue una tabella riassuntiva delle modifiche a nostro parere più importanti:
Codici tributo dal 1 gennaio 2017 | Descrizione | Codici tributo soppressi | Descrizione |
Codice tributo 1001 | Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio. | Codice tributo 1004 | Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
Codice tributo 1013 | Ritenute su conguaglio effettuato nei primi 2 mesi dell’anno successivo. | ||
Codice tributo 1033 | Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options – articolo 33, comma 2 del D.L 78/2010. | ||
Codice tributo 1040 | Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni. | Codice tributo 1038 | Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza. |
Codice tributo 3802 | Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta. | Codice tributo 3518 | Addizionale regionale IRPEF di importo minimo. |