Criteri di determinazione del reddito delle imprese minori

La circolare 13 aprile 2017 n,11/E ha illustrato la nuova disciplina del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini Irap delle imprese ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

Il primo aspetto che ha trovato soluzione nella circolare riguarda i ricavi, i dividendi, e gli interessi, nonchè le spese per i beni-merce,condominiali, per utenze, materiali di consumo assicurazioni, imposte comunali deducibili, interessi passivi, di manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di ricerca, oneri fiscali e contributivi e interessi di mora che rilevano per cassa.

Concorrono invece a formare il reddito per competenza, tra gli altri, plus/minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, ammortamenti, canoni di leasing, perdite di beni strumentali e su crediti, accantonamenti di quiescienza e previdenza spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che rientrano nel campo di applicazione:

-le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art.55 del T.UI.R. comprese quelle familiari e quelle che esercitano attività agricole, rientranti nel reddito d’impresa;

-le società di persone commerciali, comprese quelle di armamento e quelle di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività    commerciali;

-gli enti non commerciali con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Al riguardo era stato osservato che le aziende coniugali sono assimilate alle società personali, se costituite dopo il matrimonio e gestite in forma societaria, ovvero alle imprese individuali, con attribuzione del reddito al coniuge nella misura del 50% o in quella diversa stabilita con convezione matrimoniale.

Le società tra professionisti di cui all’art.10 della Legge n.183/2011 possono essere costituite secondo i livelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del c.c. e quindi adottando la forma delle società commerciali di persone.

In merito ai nuovi criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto rilevato che il nuovo regime è improntato al criterio di cassa: si tratta, pertanto, di un criterio “misto” cassa-competenza.

Nell’art.1, comma 19, della Legge di bilancio 2017 è stabilito che, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, ne caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori a un altro soggetto a regime oridinario, e viceversa, i ricavi, i compensi, e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il criterio di imputazione temporale improntato alla cassa si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP. Non cambiano, quindi i cirteri per l’identificazione dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini dell’IRAP e restano ferme le ipotesi di indeducibilità previste dal comma 1 dell’art.5-bis.

Quello che muta è soltanto il criterio di imputazione temporale dei detti componenti, limitatamente a quelli per i quali si applica, a partire dal 2017, il criterio misto cassa-competenza.

E’ stato inoltre precisato che ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che stabiliscono ai fini dell’IRPEF la irrilevanza delle rimanenze e le regole applicabili nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.

Anche la base imponibile IRAP deve essere, pertanto, ridotta, nel primo anno di applicazione del regime di cassa, dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare, per competenza, il valore della produzione netta dell’anno precedente.

Restano invece immutati i regimi di determinazione del valore della produzione:

-delle società di capitali, nonchè la possibilità per gli imprenditori e le società di persone in contabilità ordinaria di optare per tale regime.

 

Criteri di determinazione del reddito delle imprese minori ultima modifica: 2017-05-08T06:06:18+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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