L’art.4 del DL.n.73/2021 (“Sostegni-bis”) entrato in vigore il 26 maggio e da convertire entro il 24 luglio, e’ intervenuto sui seguenti due fronti, in relazione al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, come disciplinato dall’art.28 del DL.34/2020.
- da un lato, il credito viene prorogato per altre 3 mensilita’ (fino al 31 luglio 2021) per i soggetti cui gia’spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator secondo le modalita’ previste per tali soggetti.
- dall’altro, il credito di imposta viene riproposto, per i mesi da gennaio a maggio 2021. a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.
Anche per quest’ultimi soggetti, il credito d’imposta 2021 spetta solo in presenza della condizione del calo del fatturato, che e’ stata riformulata dal decreto “Sostegni-bis” richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1^Aprile 2020 e il 31 Marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1^Aprile 2019 e il 31 Marzo 2020. Gli unici soggetti che possono accedere al credito a prescindere dal calo del fatturato sono quelli che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1^gennaio 2019.
Mentre le imprese esercenti attivita’di commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di euro possono usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione nella misura dl 60% di quelli versati, con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Le imprese esercenti le medesime attivita’ ma con ricavi superiori a 15 milioni di euro possono usufruire del credito d’imposta nella misura del 40% dei canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Nel caso in cui le imprese con ricavi inferiori a 15 milioni di euro sostengano costi per i canoni di affitto d’azienda (o contratti a prestazioni complesse) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 possono usufruire del credito d’imposta del 30%, quelle invece con ricavi superiori a 15 milioni di euro possono usufruire del credito d’imposta nella misura del 40%.
E’stato chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, puo’ essere compensato in F24 utilizzando il codice tributo 6920.