L’art.4 del D.L. 149/2020 ha disposto che il credito d’imposta sulle locazioni non abitative, come previsto dall’art.8 del D.L. 137/2020 (D.L. Ristori) può trovare applicazione con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore dei seguenti soggetti che contemporaneamente:
- operano con i codici ATECO indicati dall’allegato 2 del decreto (che è stato integrato dall’art.1 comma 2 del D.L. 154/2020 Restori-ter);
- hanno la sede operativa in zona rossa;
- a prescindere dla limite di 5 milioni di ricavi;
- a condizione che sussista la condizione del calo di fatturato.
L’art.4 del D.L. 149/2020 prevede la spettanza del credito per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e non pare contemplare la possibilità di un frazionamento del credito, anche perchè esso resta ancorato al versamento del canone di locazione.
Dal punto di vista normativo, la spettanza del credito per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre è ancorata alla verifica del calo di fatturato, condizione che è normativamente legata al singolo mese di spettanza del beneficio.
La sede operativa in zona rossa serve ad individuare i soggetti ai quali può spettare il credito; quindi il semplice passaggio alla zona rossa, a prescindere dalla sua durata, può consentire l’ applicazione del credito per il trimestre (se si è verificato il calo del fatturato per ogni mese).