Per incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro e’ previsto il seguente credito d’imposta denominato per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro-art.64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidita’ per le seguenti tipologie di spese ammissibili: spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; spese di sanificazione degli strumenti di lavoro; spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; spese per l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.
Quanto all’ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte e professioni.
Risulta confermata anche l’entita’ del credito d’imposta:
-in misura del 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020;
-fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario;
-nel limite complessivo di spesa pari a a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
L’operativita’ dell’incentivo e’attualmente sospesa in attesa dell’emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia.
Il D.M. stabilira’ criteri, modalita’ applicative e modalita’ di fruizione del credito d’imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.