Possono accedere al credito d’imposta del 15% per nuovi investimenti le imprese in attivita’ al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto. In questo caso va tenuto conto degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media di quelli effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti o nel minor numero di periodi intercorsi dall’inizio dell’attivita’d’impresa se lo stesso e’avvenuto da meno di cinque anni. La media e’ mobile e nel caso di investimenti realizzati tra il 25 giugno e il 31 dicembre 2014 l’ammontare delle spese si confrontera’ con la media degli investimenti effettuati in quattro dei cinque periodi del quinquennio 2009-2013 in quanto si esclude il periodo in cui l’investimento e’stato maggiore. Le spese effettuate dall’1 gennaio al 30 giugno 2015 dovranno essere confrontate con la media degli investimenti realizzati in quattro dei cinque periodi del quinquennio 2010-2014. Inoltre possono accedere all’agevolazione le imprese che iniziano l’attivita’ dopo il 25 giugno 2014 e in tal caso il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Casi particolari sono: se un’attivita’e’iniziata nel 2013, per gli investimenti effettuati nel 2014 (25 giugno-31 dicembre) al fine di determinare il credito sugli investimenti si calcolera’il 15% sugli investimenti effettuati nel periodo, in quanto essendo solo il 1993 l’anno di confronto, non e’possibile determinare una media in mancanza di altri anni di attivita’. Infine e’ possibile applicare il suddetto incentivo del credito d’imposta anche alle imprese che si trovano in stato di liquidazione, non costituendo causa d’impedimento a fruire dell’agevolazione la circostanza che l’impresa si trovi in quest’ultimo stato, in tal caso il credito d’imposta si applica con riguardo agli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media di quelli effettuati nei cinque periodi precedenti.
Credito d’imposta per nuovi investimenti:1^parte
Credito d’imposta per nuovi investimenti:1^parte ultima modifica: 2014-07-22T19:06:55+02:00 da