L’art.18 D.L.n.91/14 (c.d.Decreto competitività) ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d’impresa, un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, effettuati a decorrere dalla data in vigore del decreto (25 giugno 2014) fino al 30 giugno 2015 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d’imposta, riconosciuto per investimenti di importo unitario almeno pari a 10.000 euro, spetta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con al facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Tale credito deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Ai sensi del comma 1 dell’art.18 D.L. n.91/14 possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti considerati agevolati. Rientrano nell’ambito della disposizione anche i soggetti che applicano regimi d’imposta sostitutivi (contribuenti “minimi” ex art.27 D.L. n.98/2011, contribuenti che optano dal 2015 per il nuovo regime forfetario ex art.1 co.54-89 L.190/2014. Sono ammessi quindi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o contabilità semplificata). Nella circolare n.5/E/15 vengono, poi, ulteriormente analizzati i requisiti che i beni devono possedere per poter usufruire dell’agevolazione (oltre a quello dell’appartenenza alla divisione 28 della tabella Ateco): * si deve trattare di beni strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito; * devono essere beni nuovi; * tali beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono esclusi dall’agevolazione: *i beni merce, quali beni autonomamente destinati alla vendita; i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di beni destinati alla vendita; * i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28 ( ad esempio i toner). Con riferimento al requisito della novità, premesso che l’agevolazione non spetta per investimenti in beni ” a qualunque titolo già utilizzati”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che è agevolabile un bene esposto in uno show room e utilizzato dal rivenditore a soli fini dimostrativi, in quanto l’utilizzo esclusivo del bene a tali fini non fa venir meno il requisito della novità. Come detto in premessa, il comma 3 dell’art.18 D.L. n.91/14 prevede che il credito d’imposta non spetti per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Sul punto la circolare n.5/E/2015 ha precisato che tale ammontare minimo di 10.000 euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato in beni strumentali e non ai singoli beni che lo compongono, Quindi, nel caso in cui un’impresa realizzi più progetti d’investimento nel periodo agevolabile la verifica deve essere effettuata in relazione a ciascun progetto d’investimento unitariamente considerato. Nel caso di consegna del bene “in conto prova” o ” in conto visione” l’agevolazione non può essere riconosciuta fino a quando l’acquirente non ha sciolto la riserva e manifesti la volontà di acquistare il bene. Infine, nel caso di leasing, l’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il macchinario o l’apparecchiatura è stato consegnato. Per il computo dell’agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; in nessun caso è rilevante il prezzo pattuito per il riscatto. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.
Credito d’imposta per investimenti
Credito d’imposta per investimenti ultima modifica: 2015-03-25T19:14:51+01:00 da