Credito d’imposta per canoni di locazione

Il recente Decreto Rilancio ha riscritto la misura agevolativa concedendo credito ad una platea piu’ ampia platea di soggetti che nel precedente Decreto Cura Italia,  era definito “bonus affitti” e  concesso a beneficio solo degli esercenti (negozi e botteghe) sottoposti alle regole del Covid.

Ricordiamo che l’articolo 28 del decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella misura del 60% dell’ammontaremensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spetta ai suddetti contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, conseguiti nel periodo d’imposta 2019, a questi si aggiungono gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in
relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati all’attività istituzionale.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta di cui ai precedenti  due commi spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Il riferimento alle
agenzie di viaggio e turismo e tour operator è stato introdotto in sede di conversione del D.L. 34/2020 (dossier Senato A.S. 1874).

A differenza di quanto previsto nella prima versione dell’agevolazione, il beneficio e’riconosciuto a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile locato. A rilevare e’ infatti la destinazione dell’immobile quale deve essere adibito ad uso non abitativo. 

La norma, inoltre, prevede una differenziazione della disciplina in funzione della tipologia del contratto e dell’identita’ del locatario. Con espresso riferimento alle attivita’ economiche, il legislatore concentra il sostegno agli operatori piu’piccoli ed alle strutture turistico ricettive che abbiano registrato una significativa contrazione del fatturato rispetto all’anno precedente. 

Ai fini del calcolo del credito d’imposta occorre fare rifemerimento alla soglia di fatturato dell’anno precedente e in ordine alla rilevazione della diminuzione del fatturato mensile confrontato con il dato dell’anno precedente, la comparazione va eseguita prendendo a riferimento i ricavi delle operazioni effettuate che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche. 

Cio’ premesso il credito d’imposta puo’ essere:

  • utilizzato in compensazione con F24 indicando il codice tributo 6920 (6914 in caso di credito “botteghe e negozi”); 
  • utilizzato a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa.
  • ceduto a terzi vi inclusi locatore, banche ed altri intermediari finanziari, entro il 31 dicembre 2021.

Il credito e’fruibile a partire dal giorno successivo a quello del pagamento del canone.

L’amministrazione finanziaria verifica, in capo al beneficiario-cedente l’esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge per usufruire del bonus. Quest’ultimo e’responsabile in caso di insussistenza del credito, e’quindi tenuto a conservare la prova di avvenuto versamento del canone (quietanza di pagamento della somma corrisposta) nonche’gli altri documenti comprovanti la legittimita’ del credito.

In sede di conversione del DL.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) nella Legge n.77/2020 e’stato modificato l’art.28 relativo al credito d’imposta  per i canoni di locazione, aggiungendo l’ultimo paragrafo del comma 5 in cui e’previsto che il credito d’imposta spetta, ora, anche in assenza dell’ordinario requisito del calo di fatturato, gia’ individuato nella prima parte dello stesso 5, a tutti quei soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID=19.

Con la circolare 14/E/2020 è stata precisato che, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.
In sede di conversione è stato inserito il nuovo comma 5-bis che accoglie, per espressa previsione normativa, la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

 

Credito d’imposta per canoni di locazione ultima modifica: 2020-08-07T06:07:12+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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