Crediti fiscali e modalita’di utilizzo

Il contribuente che, in relazione ad un determinato periodo d’imposta, ha effettuato dei versamenti eccedenti l’imposta dovuta (anche tramite il meccanismo della sostituzione d’imposta) matura un credito fiscale che può essere:

  • utilizzato in compensazione 
  • riportato nel modello dichiarativo del periodo d’imposta successivo;
  • chiesto a rimborso.    

Le possibilita’ sopra esposte sono cumulabili e non alternative tra di loro: infatti il contribuente può, fino a concorrenza dell’importo totale del credito, decidere anche per una combinazione delle tre opzioni di utilizzo.

Occorre sottolineare che l’istituto della compensazione ha subito, negli  anni, una serie di modifiche.

Quindi dal punto di vista operativo possiamo distinguere tre diverse situazioni:
-compensazione verticale del credito;
-compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo superiore a 5.000 euro;
-compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo inferiore a 5.000 euro.
Nel caso della compensazione verticale (o interna) il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta. Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli per cui non occorre:
-presentare preventivamente la dichiarazione fiscale;
-apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale;
-utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si sottolinea che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l’utilizzo del modelloF24; tuttavia anche nell’ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura.

Nel caso in cui si supera il limite dei 5.000 euro di utilizzo del credito fiscale, in riferimento all’apposizione del visto di conformità, occorre segnalare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E/2014, ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia maturato un credito da compensare inferiore a 5.000 euro (oppure abbia maturato un credito superiore ma intende utilizzarne in compensazione orizzontale (utilizzo del credito di un tributo con il debito di atri tributi) un importo fino a 5.000 euro) vi sono meno vincoli da rispettare. Per procedere alla compensazione orizzontale, infatti, il credito è disponibile fino dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta,  in questo caso non vige l’obbligo di preventivo invio della dichiarazione fiscale (ex articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997); la dichiarazione fiscale non deve essere munita del visto di conformità ex articolo 1,comma 574, L. 147/2013.

 

 

 

Crediti fiscali e modalita’di utilizzo ultima modifica: 2020-08-10T06:35:49+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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