Crediti d’imposta per pubblicita’e sponsorizazioni

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari e’stabilito nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, limitatamente all’anno 2020 e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea. 

Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e sui giornali quotidiani.

Per accedere al bonus pubblicita’ e’necessario inviare la domanda di prenotazione (aggiornata il 28 agosto) denominata “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta” tramite i servii telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 1^ ed il 30 settembre 2020, considerato anche le spese da sostenere entro fine anno.

Si tratta di una seconda finestra di prenotazione esclusiva per il 2020 , le comunicazioni telematiche gia’ trasmesse, secondo l’originaria scadenza nel periodo compreso tra il 1^ed il 31 marzo 2020, restano comunque valide. 

Alla comunicazione telematica non deve essere allegato nessun documento ma il richiedente e’tenuto a conservare, per i controlli successivi, la documentazione a sostegno della domanda: fatture ed attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.

Il credito d’imposta spettante potra’ essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento contenente l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito teoricamente spettante. Il credito d’imposta e’indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 

 

Crediti d’imposta per pubblicita’e sponsorizazioni ultima modifica: 2020-09-04T06:01:32+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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