Il tema di inerenza è onere del contribuente e quindi deve fornire la prova della concreta destinazione del costo all’attività d’impresa, a tal fine non e’ sufficiente affermare che il bene acquistato sia normalmente necessario e strumentale all’attività d’impresa.
Ad esempio i costi per l’utilizzo dell’auto in proprio da parte del socio per le tratte casa-ufficio sono indeducibili dal reddito imponibile della società se manca la prova che l’utilizzazione del veicolo era in concreto ancorata a specifici e individuati interventi riferibili all’attività d’impresa.
Questo e’il contenuto dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 26551 del 23 novembre 2020.
Il principio dell’ inerenza dei costi al centro della controversia in commento, è recato all’art. 109 co. 5 del TUIR, laddove il Legislatore fiscale ha previsto che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
La circostanza che il bene acquistato sia normalmente necessario e strumentale all’attività di impresa non esonera il contribuente dalla prova dell’inerenza del relativo costo, bensì rende la prova semplificata, restando salva la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di produrre “l’esistenza di circostanze di fatto idonee, in concreto, ad inficiare gli elementi di fatto addotti dal contribuente”.
I costi relativi alle spese (pedaggio, telepass e viacard, e carburante) relative all’utilizzo dell’automezzo strumentale se sono documentate e inerenti allo svolgimento dell’attivita’ sono detraibili dai ricavi realizzati dall’attivita’ dell’impresa.