Qualora vi fosse un fondato sospetto che gli amministratori degli enti del terzo settore, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione dell’ente, che possono recare danno allo stesso, l’ente (associazioni, fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, ecc.)potrà essere assoggettato a controllo giudiziario.
Gli interessi tutelati dalla norma riguardano quelli di carattere eminentemente interno all’ente e quindi dei soci, affiochè il patrimonio sociale non venga depauperato dagli amministratori attraverso gravi irregolarità potenzialmente dannose per l’ente medesimo. Dovrebbero rientrare fra le gravi irregolarità le false appostazioni in bilancio, ma si può pensare anche alla mancata redazione dello stesso, o alla omessa convocazione dell’assemblea per la sua approvazione. Ma le irregolarità potrebbero, ad avviso di chi scrive, riguardare anche situazioni specifiche degli enti del terzo settore, come la perdita del patrimonio minimo senza che il CdA si sia attivato, nonchè l’indebita distribuzione, anche indiretta di utili.
Nelle s.p.a. (chiuse) la denunzia al Tribunale può essere effettuata dal (o dai) soci che detengono il 10% del capitale, nelle associazioni essa può essere sollevata dal 10% degli associati. Inoltre, a differenza delle s.p.a., la denuncia può essere effettuata anche dal soggetto incaricato del controllo legale dei conti. Alla denuncia è altresì legittimato l’organo di controllo come nelle società di capitali, nonchè il Pubblico Ministero.
L’organo di controllo dovrà dar conto dei controlli effettuati o delle motivazioni per le quali ha ritenuto di non effettuarli, nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è effettuata da almeno il 5% degli associati, l’organo di controllo (nelle associazioni con oltre 500 soci) deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue eventuali proposte all’assemblea. Nei casi di gravi irregolarità degli amministratori l’organo di controllo potrò avviare una procedura ex art. 2409 c.c.