Controllo della S.r.l ed esclusione dal regime forfettario

A seguito delle modifiche recentemente introdotte all’impianto normativo della L.190/2014, la partecipazione in una s.r.l. puo’ costituire, a determinate condizioni, una causa di esclusione dal c.d. “regime forfettario”.

A decorrere dal 2019, il regime forfetario e’ precluso a coloro che, contestualmente all’attivita’ in forma individuale, controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata.o associazioni in partecipazioni, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa arti o professioni. La simultaneita’ delle due condizioni va verificata nell’anno antecedente l’ingresso nel nuovo regime.

Il nuovo articolo 1, comma 57, L.190/2014 stabilisce, infatti, che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni.

Il caso e’ un titolare di partita Iva che sia nel contempo socio di una S.r.l. la cui compagine societaria e’rappresentata da soci legati tra loro da vincoli familiari.

Diversamente da quanto previsto per le societa’ di persone, nel caso delle S.r.l. il testo normativo non parla di detenzione di partecipazioni ma semplicemente di controllo diretto o indiretto, in linea teorica, quindi, basta il solo controllo di fatto della S.r.l., anche senza essere soci di quest’ultima , per verificarsi la causa di esclusione dal regime forfettario ma e’necessario il verificarsi anche della seconda condizione che consiste nel fatto che l’attivita’ svolta dalla S.r.l . controllata sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dal socio con la propria ditta individuale (impresa o libera professione) legato agli altri soci da vincoli familiari.

In assenza di indicazioni ufficiali va rilevato che, nell’ordinamento italiano, la nozione di controllo e’rinvenibile nell’art.2359, comma 1, del codice civile, che stabilisce nei seguenti modi come considerare le societa’ controllate:

  • le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto)
  • le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto)
  • le societa’ che sono sotto influenza dominante di un’altra societa’in virtu’di particolari vincoli contrattuali (controllo di fatto)

Dunque, alla luce di quanto precede, la presenza di un legame familiare tra i soci non e’, di per se’, elemento sintomatico della sussistenza di una situazione di controllo di fatto. da parte di uno di questi ne’ di un’interposizione di persona.

Controllo della S.r.l ed esclusione dal regime forfettario ultima modifica: 2019-03-08T06:02:30+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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