Controllo dei bilanci d’esercizio

I bilanci degli esercizi precedenti (es. 31 dicembre 2014) devono essere controllati anche dai subentranti amministratori e sindaci nominati successivamente dall’assemblea societaria (es.il 30 aprile 2015), al fine di eliminare le eventuali irregolarità o falsità contabilizzate nei precedenti bilanci, ma con gli effetti della loro contabilizzazione che continuano a permanere nei bilanci degli esercizi successivi.

Sulla questione, le norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate, redatte dal CNDCEC nel settembre 2015 precisano che in condizioni normali l’attività di vigilanza non si estende a fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, in quanto il principio di affidamento consente di considerare che il comportamento del collegio sindacale scaduto sia stato conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità richieste dalla natura dell’incarico.

Tuttavia qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza emergessero precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale, compete ai sindaci subentranti l’obbligo di attivarsi immediatamente, segnalandone l’esistenza agli organi competenti, affinché questi assumano provvedimenti opportuni, al fine di evitare che errori pregressi possano creare danni alla società e ai terzi creditori.

 

Controllo dei bilanci d’esercizio ultima modifica: 2016-09-23T05:12:09+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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