Con la circolare n.40 pubblicata dall’INPS il 09/03/2018 sono state fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alla Casse previdenziali private. Conseguentemente l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio d’interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Per quanto riguarda le domande di trasferimento diretto della contribuzione indebitamente versata all’INPS, la circolare comunica che l’istanza può essere presentata dal professionista o direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio.
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.
Occorrerà utilizzare un modello specifico on-line dalla domanda. Tale istanza dovrà indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire.