Con la circolare 25/2019, l’Inps ha fornito i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2019 dei soggetti iscritti alla Gestione Ivs degli artigiani e commercianti; in particolare sono state fornite le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.
In premessa la circolare ricorda che l’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, è pari al 24,00% (aliquota peraltro già raggiunta nell’anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.
Inoltre viene confermato che:
- per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
- viene confermata, anche per l’anno 2019, la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (riduzione di tre punti percentuali).
Quindi, tenendo presente che per l’anno 2019:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.878 (la circolare precisa che per l’anno 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto è variato rispetto all’anno precedente, a causa della variazione 1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 comunicata dall’Istat);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad € 78.572; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa, non trattandosi di massimali globali da riferire all’impresa stessa;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il massimale annuo è pari per i 2019 ad € 102.543 e non è frazionabile in ragione mensile;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.878 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per l’anno 2019, ad € 47.143; per i redditi superiori a € 47.143 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter D.L. 384/1992, convertito in L. 438/1992.
Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nella seguente tabella:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA | ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
Fino a € 47.143 | 24,00% | 21,45% |
da € 47.143 fino a € 78.572 (o € 102.543 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). | 25,00% | 22,45% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Artigiani | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.818,16(3.810,72 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.413,27(3.405,83 IVS + 7,44 maternità) |
Aliquote, agevolazioni, reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nella seguente tabella:
REDDITO | ETÀ SUPERIORE 21 ANNIALIQUOTA | ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNIALIQUOTA |
Fino a € 47.143 | 24,09% | 21,54% |
Da € 47.143 fino a € 78.572 (o € 102.543 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). | 25,09% | 22,54% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Commercianti | |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.832,45(3.825,01 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.427,56(3.420,12 IVS + 7,44 maternità) |
In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’Inps, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
- I° rata fissa: 16 maggio 2019;
- II° rata fissa: 20 agosto 2019;
- III° rata fissa: 18 novembre 2019;
- IV° rata fissa: 17 febbraio 2020.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018 e di primo e secondo acconto 2019 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Infine la circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenzialeper artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato Pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.