Il riscatto degli anni di laurea così come disciplinato dall’art.2 del DLgs. 184/97, consente al lavoratore di valorizzare, ai fini della pensione, gli anni del corso di studi universitario. In questo modo, tutta la durata del corso (esclusi gli eventuali anni fuori corso) è coperta da contributi previdenziali, come se il periodo fosse stato integralmente lavorato. In altri termini, il lavoratore, riscattando gli anni di laurea, può dunque contare su contributi in più per arrivare prima alla pensione.
Tuttavia, il riscatto ha dei costi non indifferenti, interamente a carico del lavoratore che, normalmente salgono con l’anzianità dell’interessato e con il progredire della carriera. Il calcolo degli oneri legati al riscatto non è uguale per tutte le gestioni e varia anche a seconda dell’anzianità contributiva del lavoratore. In pratica questi contributi avvicinano il lavoratore all’uscita dal lavoro e aumentano anche la misura dell’assegno, come i contributi obbligatori. I contributi da riscatto sono validi in tutte le gestioni previdenziali (ad esempio, può riscattare la laurea sia un dipendente, che un lavoratore autonomo) incluse la Gestione Separata e le casse dei professionisti anche se queste ultime hanno delle regole particolari per determinare l’onere di riscatto.
Per quanto riguarda il calcolo dell’onere del riscatto. la procedura è differente a seconda che il periodo da riscattare sia calcolato con il sistema retributivo (nella quota retributiva della pensione sono inclusi i periodi sino al 31 dicembre 1995, per chi ha meno di 18 anni di contributi alla stessa data, o sino al 31 dicembre 2011, per chi ne possiede almeno 18) o contributivo.
Non esiste comunque un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria: si può quindi inviare la richiesta anche in un momento successivo, trasferendo i contributi in una gestione diversa dalla prima.
Per quanto riguarda gli oneri di riscatto, in tutti i casi i costi possono essere dedotti fiscalmente dal reddito dell’interessato, come avviene normalmente per i contributi previdenziali obbligatori.
Se l’interessato non ha reddito, il familiare che lo ha fiscalmente a carico può detrarre il 19% dell’onere dalle imposte.