Possono accedere al regime forfetario in vigore dal 1° gennaio 2016 le persone fisiche esercenti attività di impresa/lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
- ricavi conseguiti ovvero compensi conseguiti, ragguagliati ad anno in base al codice di attività
- spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art.60 del D.P.R. 917/1986.
- costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. In tale limite non vanno considerati i beni immobili a qualsiasi titolo di possesso, mentre i beni mobili di valore pari o inferiore a € 516,46 non vanno considerati e quelli ad uso promiscuo solo per il 50%.
La legge di Stabilità 2016 ha previsto una disciplina previdenziale applicabile ai soggetti in regime forfetario che stabilisce che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. Pertanto i soggetti che adottano il regime forfetario dal 2016 dovranno in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF 2017) determinare il reddito forfetario e poi lo stesso andrà confrontato il reddito minimale fissato dall’INPS per il 2016.Qualora il reddito forfetario sia inferiore al minimale INPS, non sarà necessario effettuare alcun versamento a titolo di saldo e acconto, mentre se lo stesso fosse superiore al minimale occorrerà calcolare il saldo dovuto sulla parte di reddito eccedente applicando l’aliquota prevista per il 2016, ma ridotta del 35%.
I soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2016 devono in sede di inizio attività presentare telematicamente all’INPS la relativa dichiarazione di adesione. Chi ha aderito lo scorso anno al regime agevolato presentando istanza telematica all’INPS non è tenuto a rinnovare entro il 28 febbraio 2017 l’invio per la richiesta di adesione.
E’ estesa la disciplina del regime forfetario anche ai soggetti c.d. “start-up”, prevedendo un’aliquota ridotta nella misura del 5% per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (5 anni). Tale regime si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015.
Per poter beneficiare del regime di vantaggio “start-up” è necessario che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d’impres, anche in forma associata o familiare.
- l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio dell’arte o professione.
- qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi o compensi del periodo precedente non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario.
Lo studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e consulenze in merito alle modalità di adesione al regime forfetario e riguardo all’adesione al regime agevolato previdenziale