Contratto di agenzia e indennita’ di fine mandato

Il contratto di agenzia e’ quello previsto dall’art.1742 cod.civ., in base al quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il preponente, dal canto suo, non puo’ valersi contemporaneamente di piu’ agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita’, ne’ l’agente puo’ assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu’ imprese in concorrenza tra loro. 

Nell’esecuzione dell’incarico, a sua volta l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta’ e buona fede.

Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione e’ stata conclusa per effetto del suo intervento.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Il contratto di agenzia puo’ essere a tempo determinato che indeterminato. Laddove sia a tempo determinato e questi continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. 

Se a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Ritornando all’indennita’ di fine mandato, questa non e’dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all’agente la quale, per la sua gravita’, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da  circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili al preponente

L’importo non puo’ superare una cifra equivalente ad una indennita’ annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’ agente negli ultimi cinque anni. 

Dal punto di vista fiscale l’indennita’ in esame non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed e’ soggetta a tassazione separata, salvo optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre,  quando corrisposta, e’soggetta ad una ritenuta di acconto del 20%. 

Con riferimento a tale ultimo aspetto, come ben risaputo, chi agisce in regime forfettario non e’soggetto a ritenuta sui compensi percepiti, e cio’ per espressa previsione normativa contenuta nella L.190/2014  istitutiva del regime. Ma essendo considerata l’indennita’ un ristoro a fronte della cessazione del rapporto di agenzia e non un compenso, il regime fiscale di tassazione applicabile all’indennita’ medesima e’ quello della tassazione separata con possibilita’ di opzione per quella ordinaria e ritenuta del 20%.

 

 

 

 

 

 

Contratto di agenzia e indennita’ di fine mandato ultima modifica: 2019-10-04T06:11:21+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo